STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “Animondo
 Art. 1. Denominazione Ai sensi degli art. 36 e segg del cod. civile è costituita l’associazione culturale Animondo, in seguito chiamata per brevità “associazione”. L’associazione è apartitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed è disciplinata ai fini fiscali dall’art 5 del DLgs  4 dicembre 1997 n 460.
Art. 2. Sede L’Associazione ha sede in Milano, alla via Massarani, n 5. Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate anche in altre città.

Art. 3. Scopi  L’associazione persegue gli scopi di: promuovere la crescita personale per migliorare la qualità dei rapporti famigliari e sociali; promuovere la cultura sostenibile e la valorizzazione del territorio; essere luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali per famiglie, per giovani e tra diverse culture, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente.

 Art. 4. Attività L’associazione intende promuovere ogni attività idonea all’raggiungimento dei suoi fini, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: incontri formativi per genitori, incontri di crescita personale per adulti e bambini; laboratori espressivi, musicali e creativi per adulti e bambini; incontri culturali, concerti e proiezioni di film; ogni altra attività atta a raggiungere gli scopi dell’associazione.
Art. 5. Soci  L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto; soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla costituzione o alla crescita dell’associazione. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.
Art. 6. Criteri di ammissione e esclusione Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci. I soci cessano di appartenere all’associazione: per dimissioni volontarie;  per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; per decesso; per condotta contrastante con gli scopi statutari; per persistente violazione degli stessi. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Provibiri, se nominato, o all’Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomen-to nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di condotta difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo interverrà ed applicherà le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri se previsto, o all’Assemblea.
Art. 7. Diritti e obblighi I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. I soci in regola con il pagamento del contributo hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, votare direttamente o per delega; conoscere i programmi con cui l’associazione attua gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall’associazione; usufruire di tutti i suoi servizi; dare le dimissioni in qualsiasi momento. I soci sono obbligati a: osservare le norme di questo statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo stabilito; svolgere le attività concordate; mantenere una condotta conforme agli scopi dell'associazione.
 Art. 8. Patrimonio Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni immobili e mobili; contributi, finanziamenti; donazioni, lasciti; attività marginali di carattere commerciale e produttivo, mostre e mercati artigianali; ogni altro tipo di entrate. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio della organizzazione; l’as-semblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della organizzazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. Bilancio L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile. Esso va depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. Organi Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci,  il Consiglio direttivo, il Presidente. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: il Collegio dei probiviri.
 Art. 11. Assemblea L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. L’assemblea ordinaria ha dei seguenti compiti: eleggere il Comitato Direttivo; approvare il regolamento interno; approvare il programma e il preventivo economico per l’anno successivo; approvare la relazione di attività e il rendiconto econo-mico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente; eleggere il Collegio dei Revisori (se previsto); eleggere il Collegio dei probiviri (se previsto). L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che sottoscriverà il verbale finale.
Art. 12. Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da: il presidente; almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; eleggere il presidente dell’associazione; formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 13. Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 14. Collegio dei probiviri L’assemblea può eleggere di volta in volta un Collegio dei probiviri composto da 3 soci eletti in assemblea. Dura in carica il tempo necessario alla decisione. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 15. Modifica statuto e scioglimento Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’As-semblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assem-blea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall’Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del gior-no. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pub-blica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 16. Cariche associative Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 17. Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.